Roma,           8 febbraio 2016

Uff.-Prot.n°  URI.ML/1668/61/F7/PE

Oggetto:       D.Lgs. n. 6/2016: nuova normativa

                     sulle sigarette elettroniche.              .

 

 

SOMMARIO:

La nuova normativa regolamenta in dettaglio le sigarette elettroniche classificabili come prodotti correlati del tabacco.  Tuttavia, il produttore delle e-cigarettes potrà scegliere, in alternativa, di registrarli come farmaci o dispositivi medici.  Nel primo caso la vendita sarà ristretta alle farmacie e agli altri esercizi abilitati alla vendita.  Le sigarette elettroniche, classificate come farmaco o come dispositivo medico, si dovranno conformare esclusivamente alle disposizioni della normativa farmaceutica e a quella relativa ai medical devices. 

PRECEDENTI:

Circolare n.204 del 19/5/14.

 

Il 18 Gennaio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 6/2016 che recepisce la Direttiva 2014/40 sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei loro correlati (cfr. allegato).  Tale Decreto regola anche la commercializzazione delle sigarette elettroniche contenenti nicotina - ovvero il Titolo III Capo I “Sigarette elettroniche e prodotti di fumo a base di erbe”, in particolare l’art. 21 – attualmente disponibili anche presso le farmacie italiane.

L’art. 21 stabilisce in maniera esaustiva la regolamentazione per la commercia-lizzazione di sigarette elettroniche classificabili come prodotti correlati del tabacco. 

Tuttavia, al comma 1 dello stesso art. 21, si specifica come rimangono fuori dal campo di applicazione del D.lgs. n.6/2016 le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica soggetti ad un Autorizzazione di immissione sul mercato ai sensi del D.lgs. n. 219/2006, ovvero nel caso in cui vengano classificati come farmaci.

Medesima esclusione viene prevista nel caso in cui i produttori vogliano registrare le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica come dispositivi medici, ovvero ai sensi del D.lgs n.46/1997 e successive modificazioni.

Prima di passare all’analisi delle disposizioni normative, si ritiene importante sottolineare come il nuovo D.lgs. disciplini in dettaglio solo la sigaretta elettronica (e le relative sanzioni) non registrata né come farmaco né come dispositivo medico. 

Tutta la normativa di seguito esaminata riguarderà, quindi, solo le sigarette elettroniche classificate come prodotti correlati al tabacco, mentre, nel caso delle altre due classificazioni alternative, la normativa di riferimento sarà esclusivamente quella farmaceutica e quella riguardante i dispositivi medici.

L’art. 2, nella parte relativa alle definizioni, descrive la sigaretta elettronica come un prodotto contenente nicotina ed utilizzabile per il consumo di vapore tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. 

Il contenitore di liquido di ricarica è invece definito come flacone che comprende un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica.

Produttori ed importatori sono obbligati ad inviare pertinente notifica al Ministero della Salute e dell’Economia prima che tali prodotti siano immessi sul mercato.

Le e-cigarettes non potranno contenere nicotina in forma liquida la cui concentrazione sia superiore ai 20 mg/ml [art. 21.6 b)].

Inoltre, ai sensi dell’art. 21.6.a), il liquido contenente nicotina può essere commercializzato solo: i) in contenitori di ricarica il cui volume non superi i 10 ml; ii) in sigarette usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml; iii) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml.

Il liquido contenente nicotina non deve nemmeno contenere gli additivi di cui all’art.8.3 [lettera c) del medesimo articolo]; deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza (lettera d); ad eccezione della nicotina deve contenere solo ingredienti che non presentano, se riscaldati, pericoli per la salute pubblica (lettera e).

Il distributore che commercializzi prodotti che contravvengono agli obblighi stabiliti all’art. 21.6 a); o che siano in contrasto con la lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; o siano in contrasto con le lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; è punito con sanzione da euro 500 a euro 5.000, salvo che il fatto costituisca reato.

I prodotti commercializzati dovranno essere a prova di bambino e di manomissione.  Anche i contenitori di liquido di ricarica, essendo la nicotina una sostanza tossica, dovranno rispondere a determinati requisiti di sicurezza e di qualità.

Le confezioni unitarie ed eventuale imballaggio esterno dovranno recare la seguente avvertenza “prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori” e la raccomandazione di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.  L’avvertenza dovrà essere scritta in modo tale da coprire il 30 % della superficie della confezioni e dell’eventuale imballaggio.  Nel commentare tali disposizioni il Ministero della Salute, sul proprio sito Internet, ha paragonato tali disposizioni ad un “foglietto illustrativo” contenente istruzioni d’uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi etc.

La pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido saranno vietate, in quanto il Legislatore ha ritenuto che queste possano diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina.

Anche la vendita via Internet viene vietata sia per le sigarette elettroniche che per i contenitori di liquido di ricarica.  Chiunque contravvenga a tale obbligo è punito con sanzione da euro 500 a 5.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica non possono essere vendute ai minori e coloro che le vendono hanno l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.  Chi contravviene a tale obbligo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a 3.000 e la sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività.  In caso di recidiva la sanzione è aumentata da euro 1.000 a 8.000 con contestuale revoca della licenza.

Infine, viene stabilito che fabbricanti, importatori, ma anche distributori, istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana.  Nel caso in cui il farmacista abbia motivo di credere che tali prodotti da lui commercializzati non siano sicuri o di buona qualità, ritira dalla commercializzazione i suddetti prodotti e informa immediatamente il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia.  Di difficile attuazione pare, invece, almeno per quanto riguarda le farmacie (ma non probabilmente per produttori e importatori che condividono tali vincoli con i distributori ndr), l’obbligo di informare anche le Autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile.

Il D.Lgs. n.6/2016 entrerà in vigore il 20 maggio 2016, tuttavia per le sigarette elettroniche prodotte o immesse sul mercato prima del 20 novembre 2016, l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni slitterà al 20 maggio 2017.

Cordiali saluti.

 

 

IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso MISASI                                            Dr.ssa Annarosa RACCA

 

Allegato n. 1