Roma, 20 dicembre 2016
Uff.-Prot.n° UE - AA./16218/530/F7/PE
Oggetto: Ossigeno terapeutico:
aggiornamenti.
PRECEDENTI: circolare n. 152 del 8
aprile 2015, n.
162 del 14 aprile 2015, n. 218 del 19
maggio 2015, n. 255 del 12
giugno 2015 e n.
481 del 4 dicembre 2015
Questa
Federazione, torna sulla materia dell’ossigeno terapeutico per fornire un
riscontro alle richieste di delucidazione pervenute sull’argomento da parte di
diverse organizzazioni territoriali
Riempimento bombole proprietà dei farmacisti
– Scadenza del 31 12 2016
Come si
ricorderà (cfr. circolari citate tra i precedenti), in base alle indicazioni
dell’Aifa, la possibilità per le aziende produttrici di gas medicali di
ricaricare bombole di proprietà dei farmacisti è attualmente consentita fino al
31 dicembre 2016.
L’Aifa
richiede al titolare dell’Aic che provvede a riempire la bombola, di garantire
mediante controlli e le verifiche di pertinenza previsti per il rilascio del
medicinale, che le bombole rilasciate siano conformi alla normativa vigente,
sia per quanto riguarda il gas medicinale, sia per quanto concerne i
contenitori e le relative valvole.
Pertanto, fino
al 31 dicembre 2016 le aziende titolari di AIC di gas medicali potranno
riempire bombole di proprietà dei farmacisti, nel rispetto delle indicazioni
tecniche previste dall’Aifa.
Su tale
questione Federfarma aveva già chiesto all’Aifa nello scorso mese di giugno,
nel corso di un apposito incontro, di prevedere un ulteriore periodo di proroga
oltre la scadenza del 31 dicembre 2016, sottolineando le criticità che tale
termine pone alle farmacie sotto diversi aspetti. Tuttavia, anche se l’Aifa
aveva risposto, in quell’occasione, che non prevedeva di emanare un ulteriore
periodo di proroga, Federfarma, come si vedrà più avanti, ha chiesto nei
giorni scorsi un nuovo incontro sul tema dell’ossigeno.
Bombole di proprietà dei farmacisti – Ipotesi
di cessione alle Aziende
Se l’Aifa,
come aveva lasciato intendere, non dovesse concedere ulteriori proroghe per il
riempimento delle bombole di proprietà dei farmacisti oltre il 31 dicembre
p.v., si pone la questione della sorte di tali bombole.
Occorre
chiarire che il termine del 31 dicembre p.v.
riguarda il riempimento e non l’utilizzo. Pertanto le bombole in
questione che risultino ancora piene al 1° gennaio 2016 potranno essere
consegnate agli assistiti oltre tale data e utilizzate fino al completo
esaurimento del gas medicinale in esso contenuto.
Viceversa, per
le bombole vuote, l’impossibilità di riempimento ne determina l’impossibilità
di utilizzo per la sola farmacia a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Occorre
rilevare che le industrie produttrici di gas medicali hanno titolo per poterle
utilizzare, previo espletamento dei necessari controlli; stanno, infatti,
pervenendo proposte da alcune aziende produttrici volte a recuperare, gratuitamente,
tali bombole dalle farmacie.
Poiché tali
proposte consentirebbero alle aziende di aumentare, in pochissimi giorni la
disponibilità del numero di bombole, strumenti indispensabili per la loro
attività volta a garantire la fornitura del farmaco sul territorio, in virtù di
una contingenza che costringe le farmacie a privarsi di beni a suo tempo
debitamente acquistati, questa Federazione ritiene che tali proposte non
possano essere accolte nei termini sopra indicati.
A tale scopo e
tenendo conto della forte eterogeneità delle situazioni in essere sul
territorio, sembra opportuno che le Associazioni Provinciali sensibilizzino i
singoli titolari sulla necessità di non accettare le proposte contrattuali che
contemplano una cessione gratuita delle bombole di proprietà delle farmacie e
di richiedere, invece, una modifica di tali clausole, prevedendo una
remunerazione per ciascuna bombola.
Oneri accessori – Posizione Federfarma
Nel corso dei
mesi scorsi Federfarma ha incontrato in più occasioni Assogastecnici per
individuare una soluzione alla problematica degli oneri accessori quali il
noleggio, la cauzione, ecc, comunque distinti dal costo relativo alla fornitura
del medicinale, che con varie formulazioni, le aziende produttrici chiedono
alle farmacie e che non trovano, secondo questa Federazione, una giustificazione
sul piano della normativa sanitaria.
Su tali
premesse Assogastenici aveva invitato le aziende produttrici di gas medicali a
non più addebitare fino al 30 giugno 2016, i costi di noleggio e/o cauzione
applicati alle bombole di ossigeno gassoso.
Poiché questo
accordo non è più stato sottoscritto da Assogastecnici, questa Federazione
conferma la propria convinzione che la farmacia non debba farsi carico di voci
distinte dal costo del farmaco.
Federfarma,
pertanto, fornisce alle farmacie le seguenti indicazioni:
·
pagare
il solo corrispettivo del farmaco; a
tale riguardo si evidenzia che il margine complessivo per la filiera è il 33,35% comprensivo di quello della
farmacia e del grossista.
Si sottolinea, infatti, che nel caso
dell’ossigeno è la ditta titolare dell’AIC a provvedere alla consegna e non un
distributore intermedio, con la conseguenza che il margine del grossista non
può essere incamerato dall’azienda produttrice del gas medicale, ma deve essere
riconosciuto alla filiera distributiva, ossia alla farmacia. Si invitano,
pertanto, le farmacie a controllare il margine applicato in fattura e a
chiedere, se del caso, le opportune correzioni.
·
l’eventuale trasporto al domicilio del
paziente: a tale proposito,
si ricorda che Federfarma aveva accettato l’eventuale valorizzazione in fattura
del solo tragitto corrispondente al percorso Farmacia-Paziente, restando, viceversa, gratuito il tratto
Azienda-Farmacia: al riguardo si evidenzia che una eventuale fatturazione
del trasporto azienda-farmacia, andando necessariamente a erodere il margine
riconosciuto per legge alla farmacia sarebbe illegittimo.
Per quanto attiene, invece, all’eventuale
valorizzazione, da parte dell’azienda fornitrice, del tratto Farmacia-Paziente,
per il solo ossigeno gassoso, questa Federazione ritiene che possa essere posto
a carico del paziente, tenuto conto che si tratta di un servizio ulteriore
rispetto alla erogazione del farmaco, gratuita, effettuata in farmacia.
·
il materiale di consumo (mascherine,
cannule nasali, ecc) eventualmente fatturati dalle società fornitrici; anche il
tal caso, tali voci potranno essere
richieste dalla farmacia al paziente.
·
Noleggio/messa a disposizione : si tratta di voci che a prescindere dalla
“qualificazione” adottata dalla singola azienda produttrice di gas medicali,
sono destinate, inequivocabilmente, ad essere incamerate dall’azienda medesima
a fronte della fornitura della bombola di ossigeno. L’applicazione di tali voci
è stata sempre contestata da Federfarma e tale posizione viene ribadita
chiaramente anche in questa occasione.
Occorre, sottolineare che tali importi che non trovano
giustificazione alcuna nella normativa sanitaria, modificano di fatto i margini riconosciuti per legge alla farmacia e
sono da considerarsi illegittimi.
Le iniziative di Federfarma - Cauzione
Nei giorni
scorsi, con distinte note, Federfarma ha, nuovamente, coinvolto l’Aifa e il
Ministero della Salute sulle criticità esistenti sull’ossigeno terapeutico.
In
particolare, è stato chiesto un incontro all’Aifa per valutare la questione
delle voci aggiuntive, rispetto al prezzo del farmaco, quali il noleggio o la
messa a disposizione, che alcuni contratti, in vista della scadenza del 31
dicembre, tendono a imporre alle farmacie.
A tale
riguardo, Federfarma, che ha sempre sostenuto l’illegittimità di tali
richieste, ha chiesto all’Aifa di affrontare tale questione che rischia di
rendere l’erogazione dell’ossigeno in farmacia insostenibile in termini
economici per le farmacie.
Per quanto
concerne la cauzione, Federfarma, facendo seguito ad un incontro avuto con il
Ministero della Salute durante lo scorso mese di settembre nel corso del quale
è stata colta una disponibilità a riesaminare tale questione, ha recentemente
inviato a quest’ultimo una nota, partendo dalla considerazione che la bombola
non può costituire oggetto della cessione al cittadino, avendo solo la funzione
di contenitore del farmaco dispensato e la sua consegna all’assistito realizza
un contratto di comodato con il conseguente obbligo di restituzione, a carico
dell’assistito, secondo i principi generali stabiliti dall’art. 1809 del codice
civile.
In questa
prospettiva, la cauzione potrebbe essere richiesta dalla farmacia al cittadino,
proprio a garanzia della restituzione delle bombola e, a tale riguardo, si
attende il riscontro che il Ministero darà a tale richiesta.
In
conclusione, in questa fase, nella quale sono giunte segnalazioni di invio alle
farmacie, da parte di alcune aziende produttrici di ossigeno terapeutico, di
proposte contrattuali, peraltro da sottoscriversi entro termini brevi, volte a
richiedere il pagamento di importi a titolo di noleggio, cauzione, messa a
disposizione delle bombole, Federfarma ribadisce che la farmacia non
può farsi carico di tali oneri accessori distinti dal costo relativo alla
fornitura del medicinale che non trovano una giustificazione sul piano della
normativa sanitaria e che, di
fatto, si risolvono in una modifica, peggiorativa, dei margini previsti per
legge per la farmacia.
Cordiali
saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso
MISASI Dott.ssa
Annarosa RACCA