Roma,           20 dicembre 2016

Uff.-Prot.n° UE - AA./16218/530/F7/PE

Oggetto:       Ossigeno terapeutico: aggiornamenti.

 

               

 

PRECEDENTI: circolare n. 152 del 8 aprile 2015, n. 162 del 14 aprile 2015, n. 218 del 19 maggio 2015,  n. 255 del 12 giugno 2015 e n. 481 del 4 dicembre 2015

 

 

Questa Federazione, torna sulla materia dell’ossigeno terapeutico per fornire un riscontro alle richieste di delucidazione pervenute sull’argomento da parte di diverse organizzazioni territoriali

 

Riempimento bombole proprietà dei farmacisti – Scadenza del 31 12 2016

 

Come si ricorderà (cfr. circolari citate tra i precedenti), in base alle indicazioni dell’Aifa, la possibilità per le aziende produttrici di gas medicali di ricaricare bombole di proprietà dei farmacisti è attualmente consentita fino al 31 dicembre 2016.

 

L’Aifa richiede al titolare dell’Aic che provvede a riempire la bombola, di garantire mediante controlli e le verifiche di pertinenza previsti per il rilascio del medicinale, che le bombole rilasciate siano conformi alla normativa vigente, sia per quanto riguarda il gas medicinale, sia per quanto concerne i contenitori e le relative valvole.

 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2016 le aziende titolari di AIC di gas medicali potranno riempire bombole di proprietà dei farmacisti, nel rispetto delle indicazioni tecniche previste dall’Aifa.

 

Su tale questione Federfarma aveva già chiesto all’Aifa nello scorso mese di giugno, nel corso di un apposito incontro, di prevedere un ulteriore periodo di proroga oltre la scadenza del 31 dicembre 2016, sottolineando le criticità che tale termine pone alle farmacie sotto diversi aspetti. Tuttavia, anche se l’Aifa aveva risposto, in quell’occasione, che non prevedeva di emanare un ulteriore periodo di proroga, Federfarma, come si vedrà più avanti, ha chiesto nei giorni scorsi un nuovo incontro sul tema dell’ossigeno.

 

Bombole di proprietà dei farmacisti – Ipotesi di cessione alle Aziende

 

Se l’Aifa, come aveva lasciato intendere, non dovesse concedere ulteriori proroghe per il riempimento delle bombole di proprietà dei farmacisti oltre il 31 dicembre p.v., si pone la questione della sorte di tali bombole.

 

Occorre chiarire che il termine del 31 dicembre p.v.  riguarda il riempimento e non l’utilizzo. Pertanto le bombole in questione che risultino ancora piene al 1° gennaio 2016 potranno essere consegnate agli assistiti oltre tale data e utilizzate fino al completo esaurimento del gas medicinale in esso contenuto.

 

Viceversa, per le bombole vuote, l’impossibilità di riempimento ne determina l’impossibilità di utilizzo per la sola farmacia a decorrere dal 1 gennaio 2017.

 

Occorre rilevare che le industrie produttrici di gas medicali hanno titolo per poterle utilizzare, previo espletamento dei necessari controlli; stanno, infatti, pervenendo proposte da alcune aziende produttrici volte a recuperare, gratuitamente, tali bombole dalle farmacie.

 

Poiché tali proposte consentirebbero alle aziende di aumentare, in pochissimi giorni la disponibilità del numero di bombole, strumenti indispensabili per la loro attività volta a garantire la fornitura del farmaco sul territorio, in virtù di una contingenza che costringe le farmacie a privarsi di beni a suo tempo debitamente acquistati, questa Federazione ritiene che tali proposte non possano essere accolte nei termini sopra indicati.

 

A tale scopo e tenendo conto della forte eterogeneità delle situazioni in essere sul territorio, sembra opportuno che le Associazioni Provinciali sensibilizzino i singoli titolari sulla necessità di non accettare le proposte contrattuali che contemplano una cessione gratuita delle bombole di proprietà delle farmacie e di richiedere, invece, una modifica di tali clausole, prevedendo una remunerazione per ciascuna bombola.

 

 

Oneri accessori – Posizione Federfarma 

 

Nel corso dei mesi scorsi Federfarma ha incontrato in più occasioni Assogastecnici per individuare una soluzione alla problematica degli oneri accessori quali il noleggio, la cauzione, ecc, comunque distinti dal costo relativo alla fornitura del medicinale, che con varie formulazioni, le aziende produttrici chiedono alle farmacie e che non trovano, secondo questa Federazione, una giustificazione sul piano della normativa sanitaria.

 

Su tali premesse Assogastenici aveva invitato le aziende produttrici di gas medicali a non più addebitare fino al 30 giugno 2016, i costi di noleggio e/o cauzione applicati alle bombole di ossigeno gassoso.

 

Poiché questo accordo non è più stato sottoscritto da Assogastecnici, questa Federazione conferma la propria convinzione che la farmacia non debba farsi carico di voci distinte dal costo del farmaco.

 

 

Federfarma, pertanto, fornisce alle farmacie le seguenti indicazioni:

 

·        pagare il solo corrispettivo del farmaco; a tale riguardo si evidenzia che il margine complessivo per la filiera è il 33,35% comprensivo di quello della farmacia e del grossista.

Si sottolinea, infatti, che nel caso dell’ossigeno è la ditta titolare dell’AIC a provvedere alla consegna e non un distributore intermedio, con la conseguenza che il margine del grossista non può essere incamerato dall’azienda produttrice del gas medicale, ma deve essere riconosciuto alla filiera distributiva, ossia alla farmacia. Si invitano, pertanto, le farmacie a controllare il margine applicato in fattura e a chiedere, se del caso, le opportune correzioni.

 

·        l’eventuale trasporto al domicilio del paziente: a tale proposito, si ricorda che Federfarma aveva accettato l’eventuale valorizzazione in fattura del solo tragitto corrispondente al percorso Farmacia-Paziente, restando, viceversa, gratuito il tratto Azienda-Farmacia: al riguardo si evidenzia che una eventuale fatturazione del trasporto azienda-farmacia, andando necessariamente a erodere il margine riconosciuto per legge alla farmacia sarebbe illegittimo.

Per quanto attiene, invece, all’eventuale valorizzazione, da parte dell’azienda fornitrice, del tratto Farmacia-Paziente, per il solo ossigeno gassoso, questa Federazione ritiene che possa essere posto a carico del paziente, tenuto conto che si tratta di un servizio ulteriore rispetto alla erogazione del farmaco, gratuita, effettuata in farmacia.

 

·        il materiale di consumo (mascherine, cannule nasali, ecc) eventualmente fatturati dalle società fornitrici; anche il tal caso, tali voci potranno essere

richieste dalla farmacia al paziente.

 

·        Noleggio/messa a disposizione : si tratta di voci che a prescindere dalla “qualificazione” adottata dalla singola azienda produttrice di gas medicali, sono destinate, inequivocabilmente, ad essere incamerate dall’azienda medesima a fronte della fornitura della bombola di ossigeno. L’applicazione di tali voci è stata sempre contestata da Federfarma e tale posizione viene ribadita chiaramente anche in questa occasione.

Occorre, sottolineare che tali importi che non trovano giustificazione alcuna nella normativa sanitaria, modificano di fatto i margini riconosciuti per legge alla farmacia e sono da considerarsi illegittimi.

 

 

Le iniziative di Federfarma - Cauzione

 

Nei giorni scorsi, con distinte note, Federfarma ha, nuovamente, coinvolto l’Aifa e il Ministero della Salute sulle criticità esistenti sull’ossigeno terapeutico.

 

In particolare, è stato chiesto un incontro all’Aifa per valutare la questione delle voci aggiuntive, rispetto al prezzo del farmaco, quali il noleggio o la messa a disposizione, che alcuni contratti, in vista della scadenza del 31 dicembre, tendono a imporre alle farmacie.

 

A tale riguardo, Federfarma, che ha sempre sostenuto l’illegittimità di tali richieste, ha chiesto all’Aifa di affrontare tale questione che rischia di rendere l’erogazione dell’ossigeno in farmacia insostenibile in termini economici per le farmacie.

 

Per quanto concerne la cauzione, Federfarma, facendo seguito ad un incontro avuto con il Ministero della Salute durante lo scorso mese di settembre nel corso del quale è stata colta una disponibilità a riesaminare tale questione, ha recentemente inviato a quest’ultimo una nota, partendo dalla considerazione che la bombola non può costituire oggetto della cessione al cittadino, avendo solo la funzione di contenitore del farmaco dispensato e la sua consegna all’assistito realizza un contratto di comodato con il conseguente obbligo di restituzione, a carico dell’assistito, secondo i principi generali stabiliti dall’art. 1809 del codice civile.

 

In questa prospettiva, la cauzione potrebbe essere richiesta dalla farmacia al cittadino, proprio a garanzia della restituzione delle bombola e, a tale riguardo, si attende il riscontro che il Ministero darà a tale richiesta.

 

In conclusione, in questa fase, nella quale sono giunte segnalazioni di invio alle farmacie, da parte di alcune aziende produttrici di ossigeno terapeutico, di proposte contrattuali, peraltro da sottoscriversi entro termini brevi, volte a richiedere il pagamento di importi a titolo di noleggio, cauzione, messa a disposizione delle bombole,  Federfarma ribadisce che la farmacia non può farsi carico di tali oneri accessori distinti dal costo relativo alla fornitura del medicinale che non trovano una giustificazione sul piano della normativa sanitaria e che, di fatto, si risolvono in una modifica, peggiorativa, dei margini previsti per legge per la farmacia.

 

Cordiali saluti.

 

 

IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso MISASI                                             Dott.ssa Annarosa RACCA