Roma, 18 gennaio 2016
Uff.-Prot.n°
UTP LC/764/18/F7/PE
Oggetto: Imposte dirette ed indirette
Scadenze fiscali di inizio anno 2016
SOMMARIO:
lunedì
1° febbraio 2016 scade il termine per il versamento delle tasse annuali sulle
concessioni regionali per l’esercizio delle farmacie e quella sull’eventuale
occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2016.
Il 1°
febbraio scade anche il termine per provvedere al pagamento del canone speciale
RAI per l’anno 2016, se dovuto.
La
scadenza per il pagamento dei diritti d’autore è invece fissata al 29 febbraio
2016 mentre è in fase di rinnovo la Convenzione con SCF relativa al pagamento
dei diritti connessi per l’anno 2016.
Si
ricorda che non è più dovuta l’imposta comunale sull’insegna delle farmacie
fino al limite dimensionale di cinque metri quadrati di superficie.
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Questa Federazione rammenta, come di consueto, i principali adempimenti fiscali a carico dei titolari di farmacia aventi scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2016.
IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’
SULL’INSEGNA DELLA FARMACIA PER L’ANNO 2016
In linea generale si ricorda che il pagamento dell’imposta annuale relativa alle insegne esposte dalle farmacie che eccedono il limite dimensionale di 5 metri quadrati di superficie, nonché agli altri mezzi pubblicitari utilizzati (cartelli nelle vetrine e nelle porte d’ingresso, vetrofanie, ecc.), va effettuato entro lunedì 1° febbraio 2016 .
A tale proposito si rammenta che le Leggi 448/2001 e 75/2002 hanno stabilito che l’imposta comunale di pubblicità non è più dovuta, a decorrere dall’anno 2002, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto le farmacie le cui insegne rientrano in tale limite dimensionale (5 metri quadrati complessivi di superficie), non dovranno pagare né l’imposta comunale sulla pubblicità, né, ove si era provveduto in tal senso, il canone sostitutivo dell’imposta (cfr. circolare prot. n. 10003/220 del 13/5/2002).
Non sono assoggettate al pagamento dall’imposta sulle insegne tutte le farmacie delle regioni dove l’esposizione dell’insegna stessa è stata resa obbligatoria mediante disposizione di legge regionale o di regolamento (a mero titolo di esempio, Liguria e Piemonte), comunque entro i limiti delle dimensioni ivi previste.
L’imposta non è altresì dovuta per l’esposizione dei cartelli che riportano orari, turni e ferie delle farmacie, in quanto obbligatori per legge, purché le dimensioni di tali cartelli non eccedano la superficie di mezzo metro quadrato.
Neppure è dovuta l’imposta sulla pubblicità per l’esposizione delle insegne o delle targhe che individuano le sedi delle Associazioni Provinciali e delle Unioni Regionali dei Titolari di Farmacia.
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (TOSAP) PER L’ANNO 2016
Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eventualmente effettuate dalle farmacie va effettuato entro lunedì 1° febbraio 2016 (salvo diverso termine stabilito dal Comune).
Sono soggetti al pagamento della tassa i titolari di farmacia che risultino titolari dell’atto di concessione o di autorizzazione, o che siano occupanti di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’utilizzo pubblico.
Si ricorda che sono assoggettate alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER
L’ANNO 2016
Lunedì 1° febbraio 2016 scade anche il termine per il pagamento della tassa annuale sull’autorizzazione regionale all’esercizio della farmacia.
La disciplina delle tasse sulle concessioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario e la loro originaria misura sono contenute nel D.Lgs. 230/1991 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 8998/234, del 28/8/1991).
Poiché le singole Regioni hanno la facoltà di disporre aumenti degli importi della tassa, anche per singole voci di tariffa, si suggerisce, prima di effettuare il pagamento, di verificare gli importi vigenti nella Regione stessa, che potrebbero differire da quelli indicati nel testo del richiamato D.Lgs. 230/1991.
Si ricorda che la tassa, sia di rilascio che di rinnovo annuale, non è dovuta dalle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza.
Per quanto concerne infine le Regioni a statuto speciale, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, l’applicabilità delle richiamate disposizioni andrà verificata nei singoli ambiti territoriali.
CANONE SPECIALE RAI PER L’ANNO 2016 –
VERSAMENTO
Entro lunedì 1° febbraio 2016, i titolari di farmacia che detengano nei locali dell’impresa uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (ma non personal computer, tablet o smartphone), devono provvedere al pagamento del canone speciale annuale o della rata semestrale o trimestrale. Il versamento va effettuato utilizzando apposito bollettino di c/c postale n. 2105.
Anche per l’anno 2016 non sono intervenute modifiche alla disciplina del canone RAI quindi le tariffe sono le medesime dell’anno 2015 e, pertanto, il canone speciale annuale per il 2015 ammonta a € 203,70, quello semestrale a € 103,93, mentre quello trimestrale a € 54,03. Il canone annuale dovuto per il solo apparecchio radiofonico è invece pari a € 29,94 (semestrale € 15,28, trimestrale € 7,95).
Ai sensi dell’art. 17 della legge 214/2011 (manovra “Salva Italia”), a decorrere dall’anno 2012, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, le imprese e le società dovranno indicare nella relativa dichiarazione dei redditi:
· il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;
· la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale;
· altri elementi eventualmente indicati nel Provvedimento di approvazione del Modello per la dichiarazione dei redditi.
DIRITTI
D’AUTORE (SIAE) E DIRITTI CONNESSI (SCF) PER L’ANNO 2016 PER DIFFUSIONE DI
MUSICA D’AMBIENTE IN FARMACIA
SIAE – Diritti d’autore – Tariffe per l’anno
2016
Anche
per il corrente anno 2016, in attesa del rinnovo dell’Intesa triennale a suo tempo
sottoscritta, scaduta il 31 dicembre 2015, la SIAE ha reso noto che la misura
dei diritti di autore ad essa dovuti è rimasta invariata rispetto agli scorsi
anni 2014 e 2015, riportati nella circolare prot. n. 21/2 del 2 gennaio 2014,
che vengono di seguito rammentati:
|
Diritti d’autore Apparecchi sonori |
Diritti d’autore Apparecchi video sonori |
Farmacie con superficie fino a 50 mq |
€ 58,70 |
€ 78,30 |
Farmacie con superficie oltre i 50 mq |
€ 111,90 |
€ 152,80 |
Il termine di pagamento per la SIAE, salvo proroghe dell’ultimo momento, è lunedì 29 febbraio 2016.
SCF
– Diritti “connessi” – Tariffe per l’anno 2016 – Rinvio ad apposita
comunicazione
Analogamente
a quanto sopra riportato in materia di diritti d’autore, anche per quanto
riguarda i “diritti connessi” si è in procinto di procedere al rinnovo della
Convenzione triennale, scaduta anch’essa il 31 dicembre 2015.
SCF
sta facendo pervenire le proposte di rinnovo e questa Federazione fa riserva di
comunicare, appena possibile, con separata nota, i nuovi termini e le
condizioni dell’ipotesi di accordo.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott.
Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA