Roma,           18 gennaio 2016

Uff.-Prot.n° UTP. LC/743/17/F7/PE

Oggetto:       IRPEF

                     Scontrino parlante

                     Trasmissione dati spese sanitarie

                     Certificazione pagamento ticket

                     Indicazione del codice fiscale di soggetto

                     diverso dall’intestatario della ricetta.

 

 

SOMMARIO:

            si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n. 30/E del 2008, che fatture e scontrini fiscali “parlanti” possono essere intestati indifferentemente alla persona che usufruisce dei beni o servizi erogati ovvero alla persona che ha fiscalmente a carico l’utilizzatore finale.

 

PRECEDENTI:

            Circolare n. 171 del 31/3/2008

 

In relazione all’approssimarsi della scadenza del 31 gennaio p.v. per la trasmissione  dei dati relativi agli “scontrini parlanti” al Sistema TS da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata ed a seguito di numerosi quesiti pervenuti relativamente alla possibilità che lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie, anche relativo al ticket incassato da queste ultime, riporti l’indicazione del codice fiscale di un soggetto diverso da quello dell’intestatario della relativa ricetta SSN, questa Federazione precisa quanto segue.

In primo luogo appare opportuno rammentare che le disposizioni recate dal combinato disposto dei commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge 296/2006 e del comma 3 dell’art. 39 della legge 222/2007, di conversione del decreto 159/2007, hanno stabilito che i contribuenti possono dedurre, ovvero detrarre, a seconda dei casi, le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali solo se risultino certificate da scontrino fiscale “parlante” che, a tal fine, dovrà recare “la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

Con la circolare n. 30 del 28 marzo 2008  (cfr. circolare Federfarma prot. n. 6404/171 del 31/3/2008), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può detrarre l’onere anche quando sul documento di spesa sia riportato, in quanto destinatario del prodotto acquistato, il codice fiscale di un familiare fiscalmente a suo carico.

L’Agenzia, nella richiamata circolare afferma testualmente che “la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. “scontrino parlante”)

Sostanzialmente, ed anche l’Agenzia delle Entrate con i suoi documenti di prassi dimostra di avallare tale comportamento, la deduzione/detrazione fiscale può essere fruita dal soggetto che sostiene effettivamente l’onere, ancorché non sia l’intestatario della ricetta medica SSN spedita in farmacia.

Infatti accade sovente che si rechi in farmacia una persona diversa dal destinatario del medicinale, pur recando ricette intestate a quest’ultimo. Conseguentemente, appare possibile affermare che alle farmacie sia consentito rilasciare lo scontrino fiscale, relativamente al ticket pagato in farmacia, anche apponendo sullo stesso il codice fiscale del soggetto, eventualmente diverso dall’intestatario della ricetta, che ha effettivamente sostenuto il relativo onere.

Per completezza di informazione si precisa che la trasmissione dei dati relativi alle ricette, prevista dall’art. 50 della Legge 326/2003 assolve a finalità diverse da quella dei dati delle spese sanitarie ed anche i destinatari di tali dati non coincidono, in quanti i primi vengono inviati al MEF per il tramite di Sogei, per consentire unicamente alle ASL di effettuare i controlli di competenza, mentre i secondi vengono posti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso MISASI                             Dott.ssa Annarosa RACCA